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Sez. 3, Ordinanza n. 11085 del 13/05/2009 (Rv. 608103 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Sospensione del processo civile in attesa della definizione di controversia amministrativa - Presupposti - Pregiudizialità logico giuridica - Possibile conflitto di giudicati - Necessità - Possibile contrasto in ordine agli effetti pratici dell'una o dell'altra sentenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2009-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608103-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

In tema di sospensione necessaria del processo civile, benché nel testo dell'art. 295 cod. proc. civ., modificato dall'art. 35 della legge 26 novembre 1990, n. 353, manchi il riferimento ad una pregiudiziale "controversia amministrativa" (presente, invece, nella precedente formulazione), non può escludersi, in via di principio, la configurabilità di una sospensione necessaria del giudizio civile in pendenza di un giudizio amministrativo, che deve ritenersi ammissibile qualora sia imposta dall'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, ipotesi che però non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il rispetto del principio del contraddittorio. Peraltro, il giudice ordinario resta competente a conoscere dei provvedimenti amministrativi eventualmente incidenti sui presupposti della domanda, ai fini e nei limiti di una loro eventuale disapplicazione agli effetti della decisione sulla controversia relativa a diritti soggettivi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)