Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9558 del 12/06/2012 (Rv. 622711 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Pregiudiziale amministrativa - Sospensione del processo civile - Condizioni - Controversia amministrativa vertente su diritti soggettivi rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Necessità - Controversia amministrativa vertente su interessi legittimi - Irrilevanza ai fini della sospensione del giudizio civile - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
In tema di sospensione necessaria del processo civile ex art. 295 cod. proc. civ., la pregiudizialità di una controversia amministrativa può astrattamente sussistere solo quando quest'ultima verta su questioni di diritto soggettivo rientranti nell'ambito della giurisdizione esclusiva, mentre, qualora davanti al giudice amministrativo sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, non può disporsi la sospensione del giudizio civile, ancorché connesso con quello amministrativo, potendo il giudice ordinario disapplicare i provvedimenti a tutela dei diritti soggettivi influenzati dagli effetti dei detti provvedimenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 295, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/2009 num. 179 art. 1 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)