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Sez. U, Sentenza n. 2675 del 05/03/1993 (Rv. 481254 - 01)

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - In genere | Magistrato autorizzato a risiedere fuori sede - Dovere di puntualità - Inosservanza - Rilevanza.
Stato
decisa il 1993-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481254-01

Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - In genere

Il magistrato autorizzato a risiedere fuori sede ha l'obbligo di predisporre con il dovuto anticipo gli orari dei suoi spostamenti, in modo tale, cioè, da tener conto anche di eventuali e spesso immancabili inconvenienti (connessi, in particolare, alle difficoltà del traffico automobilistico ed alle difficoltà di un parcheggio) e da assicurare la propria puntualità nei confronti degli utenti dell'ufficio giudiziario cui è addetto, essendo l'inosservanza di tale dovere idonea ad incidere negativamente sulla fiducia e sulla considerazione di cui i magistrati debbono in ogni momento godere.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)