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Sez. L, Sentenza n. 22931 del 09/09/2008 (Rv. 605163 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione degli onorari di più cause riunite - Criterio di cui all'art. 5, comma 4, della tariffa forense di cui al d.m. n. 585 del 1994, e criterio di cui all'art. 151, comma secondo, disp. att., cod. proc. civ. - Ambito differente di applicazione - Fondamento - Rilevanza della prestazione di patrocinio da parte dello stesso avvocato o di avvocati distinti - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605163-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Le norme di cui all'art. 5, comma 4, della tariffa forense di cui al d.m. n. 585 del 1994, e l'art. 151, comma secondo, disp. att. cod. proc. civ., che disciplinano in modo diverso la liquidazione degli onorari hanno un diverso ambito di applicazione, riferendosi la prima al caso in cui uno stesso avvocato assiste e difende più parti (sin dall'origine o per effetto di successiva riunione), e la seconda al caso della riunione di cause con difensori diversi. Ne consegue che, mentre nella seconda ipotesi, riguardando un' attività processuale iniziale necessariamente distinta, la liquidazione è del pari distinta (salvo la riduzione prevista dalla richiamata norma), ove la riunione riguardi cause con parti patrocinate dallo stesso avvocato, è legittima la liquidazione globale ed unitaria delle spese giudiziali e l'applicazione della regola delle tariffe professionali.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 5, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)