Sez. 3, Sentenza n. 14235 del 28/07/2004 (Rv. 575026 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Non uso della ordinaria diligenza da parte del creditore - Onere della prova a carico del debitore richiedente di non risarcire in tutto o in parte - Sussistenza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
La prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte; egli, infatti, deducendo un controdiritto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore, ha l'onere di prova imposto dall'art. 2697 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)