Sez. L, Sentenza n. 14592 del 20/11/2001 (Rv. 550401 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Non uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore - Onere della prova a carico del debitore richiedente di non risarcire in tutto o in parte - Sussistenza - Fattispecie in materia di risarcimento del danno per licenziamento illegittimo.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO
La prova che il creditore avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte; egli, infatti, deducendo un controdiritto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore, ha l'onere di prova imposto dall'art. 2697 cod. civ.. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che non aveva ridotto l'entità del risarcimento del danno dovuto da un datore di lavoro per licenziamenti illegittimi, respingendo la contraria eccezione del datore di lavoro che si basava sull'assunto secondo cui i lavoratori non avevano fornito la prova di aver tentato di essere assunti da altri imprenditori, in particolare iscrivendosi nelle liste del collocamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)