Sez. 2, Sentenza n. 2849 del 30/10/1973 (Rv. 366439 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - CON IL REGOLAMENTO - CON L'APPELLO - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - CON IL REGOLAMENTO - CON L'APPELLO - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
Per stabilire se una sentenza attraverso la quale il giudice pervenga a spogliarsi della causa che, invece, gli appartiene ratione materiae, sia soggetta o meno a regolamento necessario di Competenza, oppure ad appello, occorre distinguere fra sentenza nella quale l'esame del rapporto controverso sia stato compiuto in funzione della sola decisione sulla Competenza e quindi senza alcun riflesso sul merito, e sentenza con la quale sia stata definita la lite nel merito, per essere stato in concreto attribuito o negato all'attore quanto da lui richiesto, come nel caso di sentenza dichiarativa di incompetenza per materia laddove il giudice, compiuta un'apposita indagine sul rapporto dedotto in lite, inquadri il caso in una fattispecie sottratta alla sua cognizione. (V 407'70, mass n 345367).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)