Sez. 3, Sentenza n. 1622 del 08/05/1976 (Rv. 380390 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - CONTROVERSIA NON RIGUARDANTE I CONTRATTI AGRARI - PRONUNCIA DECLINATORIA DELLA COMPETENZA - IMPUGNAZIONE CON IL REGOLAMENTO - NECESSITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NECESSARIO - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - CONTROVERSIA NON RIGUARDANTE I CONTRATTI AGRARI - PRONUNCIA DECLINATORIA DELLA COMPETENZA - IMPUGNAZIONE CON IL REGOLAMENTO - NECESSITA.*
Qualora sia stata adita la Sezione specializzata agraria, anziche il tribunale in Sede ordinaria, in materia non devoluta funzionalmente ed inderogabilmente alla Sezione medesima, ricorre un vizio attinente alla Competenza del giudice, non alla regolarita della sua Costituzione. Ne consegue che la Sezione specializzata agraria, la quale accerti che la controversia non riguardi materia devoluta alla sua esclusiva cognizione, deve declinare la propria Competenza, e che la relativa pronuncia, ove non contenga alcuna decisione o delibazione del merito, se non al fine della statuizione sulla Competenza, puo essere impugnata solo con il regolamento (necessario) di Competenza, e non con l'impugnazione ordinaria. (V 3915/74, mass n 372472; (V 2849/73, mass n 366439; (V 1209/69, mass n 339814).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge 02/03/1963 num. 320 art. 3 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)