Sez. 1, Sentenza n. 868 del 06/12/1995 Ud. (dep. 27/01/1996) Rv. 203675 - 01
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - In genere | Cosiddetto "patteggiamento" in appello - È diverso da quello regolato dagli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen. - Conseguenze - Fattispecie: ammissibilità nel processo minorile.
Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - In genere
L'istituto del cosiddetto patteggiamento in appello disciplinato dagli artt. 599, comma quarto, e 602, comma secondo, cod. proc. pen., che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 435 del 1990, consente la definizione del procedimento solo nei casi elencati nel primo comma dell'art. 599, è cosa ben diversa dal patteggiamento regolato dagli artt. 444-448 stesso codice, non comportando il primo, in contropartita dell'economia processuale, diminuzioni di pena o vantaggi premiali di alcun genere, né vincolando il giudice, il quale, all'esito negativo del controllo di congruità, può decidere in modo difforme dall'accordo, con la conseguente perdita di efficacia della richiesta e della rinuncia agli altri motivi di appello non riguardanti la pena. Tant'e vero che siffatto giudizio prognostico, concernendo soltanto la non congruità della misura della pena prospettata, senza incidere sulla responsabilità dell'imputato, non costituisce valutazione contenutistica del merito e anticipazione del giudizio, ai fini dell'incompatibilità del giudice ex art. 34, comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a "patteggiamento" in appello nel procedimento minorile, ritenuto dalla S.C. consentito, a differenza di quello ex artt. 444-448 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 1 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)