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Sez. 1, Sentenza n. 7269 del 12/04/1999 Ud. (dep. 08/06/1999) Rv. 213710 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI | Procedimento minorile - Cd. "patteggiamento" in appello - Applicabilità - Ragione.
Stato
decisa il 1999-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213710-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - RICHIESTA DELLE PARTI

Nel giudizio di appello minorile non è preclusa l'applicabilità della procedura di definizione concordata della pena a norma degli artt. 599, comma quarto e 602, comma secondo, cod. proc. pen., la quale presuppone che l'imputato, nel concordare con il pubblico ministero la nuova determinazione della pena, rinunzi contestualmente agli altri eventuali motivi di appello. (In motivazione, la S.C. ha osservato che non osta alla conclusione sopra indicata la circostanza che il "patteggiamento" della pena a norma degli artt. 444 e segg. cod. proc. pen. non sia ammesso nel procedimento minorile, in quanto da questo il cd. "patteggiamento" in appello è cosa ben diversa, non comportando, in contropartita dell'economia processuale, diminuzioni di pena o vantaggi premiali di sorta).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 602 com. 2 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 25 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)