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Sez. 1, Sentenza n. 11028 del 08/11/1997 (Rv. 509666 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE | Imposta - Pagamento pretesamente indebito - Domanda di rimborso - Presentazione dopo il compimento del termine triennale di decadenza - Sopravvenuta disciplina escludente in via generale la assoggettabilità a tassazione - Prevalenza della suddetta disciplina più favorevole ex art. 79 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Esclusione - Fattispecie in tema di delibera di prestito obbligazionario.
Stato
decisa il 1997-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509666-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE - IN GENERE

In tema di imposta di registro, il diritto al rimborso dell'imposta che si assuma indebitamente corrisposta (nella specie in relazione alla delibera di un prestito obbligazionario) sia nella normativa precedente sia nello "jus superveniens" di cui al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 è soggetto ad un termine di decadenza, che è di tre anni decorrenti dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione (art. 75 del d.P.R 26 ottobre 1972 n. 634 e art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986), senza che possa eccepirsi che, per gli atti formati prima della entrata in vigore del T.U. n. 131 del 1986 ed interessati dalla sopravvenuta disciplina più favorevole ai contribuenti di cui al citato T.U. (il quale più non prevede la tassazione delle delibere dei prestiti obbligazionari), l'azione del contribuente volta ad esercitare il diritto al rimborso viene sottratta, in virtù dell'art. 79 del d.P.R. n. 131 del 1986, al suindicato termine di decadenza, essendo condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento di tale diritto la pendenza di una controversia o l'avvenuta presentazione di una domanda di rimborso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 75, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)