Sez. 5, Sentenza n. 6245 del 29/03/2004 (Rv. 571631 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGIME TRANSITORIO | Art. 79, primo comma, del dPR n. 131 del 1986 - Retroattività delle disposizioni più favorevoli - Rimborso di imposte già pagate - Ammissibilità - Condizioni - Istanza - Presentazione - Rispetto sia del termine dell'1 luglio 1986, sia di quello triennale di decadenza stabilito dal previgente art. 75 del dPR n. 634 del 1972 - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGIME TRANSITORIO
In tema di imposta di registro e con riguardo al regime transitorio dettato dall'art. 79 del dPR 26 aprile 1986, n. 131, il primo comma di tale disposizione, il quale consente al contribuente di usufruire delle disposizioni più favorevoli introdotte dal medesimo decreto presidenziale anche in relazione ad atti stipulati anteriormente alla data della sua entrata in vigore (1 luglio 1986), va interpretato, in ordine al diritto al rimborso delle imposte già pagate, nel senso che, ai fini della tempestività della relativa domanda, occorre che questa sia stata presentata non solo entro la suddetta data, ma anche nel rispetto del termine triennale di decadenza - decorrente dalla data del pagamento - stabilito dal previgente art. 75 del dPR 26 ottobre 1972, n. 634, la cui inosservanza comporta la definitività e l'irretrattabilità del rapporto, in relazione al quale è stato effettuato il versamento diretto, e quindi la preclusione all'esercizio del diritto al rimborso.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)