Sez. L, Sentenza n. 529 del 26/01/1982 (Rv. 418241 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - DIRITTI DEL LAVORATORE DERIVANTI DALLA ANZIANITÀ MATURATA ANTERIORMENTE AL TRASFERIMENTO - CONSERVAZIONE - LIMITI - ISTITUTO DEGLI AUMENTI PERIODICI DI RETRIBUZIONE NON PREVISTO DALL'IMPRESA DI PROVENIENZA - INAPPLICABILITÀ - LIMITI.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - DIRITTI DEL LAVORATORE DERIVANTI DALLA ANZIANITÀ MATURATA ANTERIORMENTE AL TRASFERIMENTO - CONSERVAZIONE - LIMITI - ISTITUTO DEGLI AUMENTI PERIODICI DI RETRIBUZIONE NON PREVISTO DALL'IMPRESA DI PROVENIENZA - INAPPLICABILITÀ - LIMITI.*
A norma dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 l'ENEL, successore a titolo particolare di una impresa elettrica, è tenuto a conservare al lavoratore i diritti derivanti dalla anzianità maturata anteriormente al trasferimento, ai fini del computo dell'indennità di fine rapporto e della persistenza di diritti maturati in dipendenza del pregresso rapporto di lavoro e non già a considerare detta anzianità come maturata alle proprie dipendenze, con il computo retroattivo su di essa dei più favorevoli istituti, previsti dalla contrattazione collettiva in vigore per i suoi dipendenti al momento del trasferimento stesso. Pertanto, ove l'istituto degli aumenti periodici di retribuzione non fosse già applicabile al lavoratore trasferito presso l'impresa di provenienza, va applicato dall'ENEL per la sola anzianità maturata posteriormente alla successione. (Conf 2115/75, mass n 375862).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)