Sez. 5, Sentenza n. 30572 del 18/07/2011 Ud. (dep. 02/08/2011) Rv. 250590 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE | Casco da motociclista - Arma impropria - Condizioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE
In tema di lesioni personali volontarie, il porto del casco da motociclista, per le sue caratteristiche di massa e durezza, può diventare un'arma impropria se utilizzato per offendere, così come il porto di ogni altro oggetto non destinato per sua natura ad offendere, cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione e viene utilizzato in guisa di arma impropria.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 585 com. 2 n. 2, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)