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Sez. 3, Sentenza n. 4225 del 13/02/1987 Ud. (dep. 07/04/1987) Rv. 175587 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - RICOSTRUZIONE INTEGRALE DI UNO STABILE DEMOLITO - REATO CONFIGURABILE.*
Stato
decisa il 1987-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175587-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - RICOSTRUZIONE INTEGRALE DI UNO STABILE DEMOLITO - REATO CONFIGURABILE.*

Gli interventi di straordinaria manutenzione, di restauro o di risanamento edilizio richiedono che l'edificio preesistente non venga demolito completamente ma sostanzialmente "conservato", sia pure con modifiche particolarmente incisive. Per la loro realizzazione non è più necessaria la concessione ma soltanto l'autorizzazione, la cui Mancanza o difformità (art. 10 legge 28 febbraio 1985, n. 47) non è più sanzionata penalmente. Ne deriva che la integrale ricostruzione di uno stabile, previa demolizione di quello preesistente, non rientra in alcuna delle menzionate ipotesi classificatorie e necessita della concessione, la cui Mancanza è punita dall'art. 17 lett. B) della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed attualmente dall'art. 20 lett. B) della citata legge n. 47 del 1985. (Conf mass n 169027; (Conf mass n 166894; (Conf mass n 166743; (Conf mass n 161445).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 art. 31, Decreto Legge 23/01/1982 num. 9 CORTE COST., Legge 25/03/1982 num. 94 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 10, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)