Sez. L, Sentenza n. 10628 del 05/07/2003 (Rv. 564839 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Domanda di reintegrazione nel posto di lavoro - Sopravvenienza nel corso del giudizio di un evento estintivo del rapporto di lavoro - Carenza sopravvenuta di interesse alla pronuncia - ConfigurabilitĂ - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Nel giudizio di impugnativa di un licenziamento, una volta che il lavoratore abbia chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, la sopravvenienza nel corso del giudizio medesimo di un evento estintivo del rapporto di lavoro (nella specie, un nuovo licenziamento) non determina la carenza sopravvenuta dell'interesse alla pronuncia giudiziale, in quanto la domanda di reintegrazione ha ad oggetto l'accertamento della inidoneità del licenziamento impugnato ad estinguere il rapporto e del conseguente inadempimento del datore di lavoro, mentre l'evento sopravvenuto segna soltanto il "dies a quo" di un periodo successivo, al quale l'accertamento medesimo non può estendersi.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)