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Sez. 2, Sentenza n. 126 del 08/01/1992 (Rv. 475240 - 01)

Spese giudiziali civili - Responsabilità aggravata - Lite temeraria | Presupposti - Sussistenza - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione.
Stato
decisa il 1992-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475240-01

Spese giudiziali civili - Responsabilità aggravata - Lite temeraria

Nella determinazione della responsabilità processuale per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, primo comma cod. proc. civ. la temerarietà della lite può essere in concrete circostanze ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda (mala fede) o nella carenza della ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta coscienza (colpa grave) e, per quanto specificamente riguarda le misure cautelari, nella consapevolezza o nel difetto dell'ordinaria diligenza per conseguirla, nell'inesistenza delle condizioni necessarie per la concessione, onde utilizzarle fuori od oltre limiti delle funzioni assegnate loro dall'ordinamento giuridico. Il relativo accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)