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Sez. L, Sentenza n. 9228 del 08/11/1994 (Rv. 488417 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Condanna del lavoratore soccombente - Condizioni - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488417-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

L'accertamento dei requisiti della manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa, dei quali l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. esige il concorso ai fini della condanna alle spese del lavoratore rimasto soccombente nei giudizi promossi per conseguire prestazioni previdenziali. è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto la sussistenza dei detti requisiti, sul rilievo che l'appello, avverso la sentenza di rigetto della domanda di pensione d'invalidità, appariva - in relazione al modesto quadro patologico, alla mancanza di qualsiasi nuovo suffragio documentale e dall'inadeguata motivazione della consulenza di parte - come mera riproposizione del ricorso introduttivo e privo di una seria e concreta censura all'attività di giudizio di primo grado.)

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)