diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 21100 del 04/11/2004 (Rv. 577948 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - IN GENERE | Esercizio dell'azione - Legittimazione del creditore - Condizioni - Avvenuto integrale pagamento del debito in corso di causa - Effetti - Sopravvenuto difetto della "legitimatio ad causam" e dell'interesse ad agire - Rilevanza anche in cassazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577948-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - IN GENERE

Posto che la titolarità di un diritto di credito, anche eventuale, costituisce condizione dell'azione revocatoria sotto il profilo della "legitimatio ad causam" dell'attore, il sopravvenuto in corso di causa integrale pagamento di quanto dovuto dal debitore determina il venir meno dell'interesse all'azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, questo risultando ormai estinto, l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio. E poiché gli indicati elementi del rapporto processuale - "legitimatio ad causam" ed interesse ad agire dell'attore - devono permanere sino al momento della decisione definitiva, il sopravvenuto difetto degli stessi deve essere rilevato anche in sede di legittimità, e comporta, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, il rigetto nel merito della domanda stessa, in questo senso potendo provvedere la stessa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. allorché non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto. (Nella specie la circostanza dell'intervenuto integrale pagamento del debito risultava dalla espressa dichiarazione del titolare del credito manifestata nel controricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)