Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12975 del 30/06/2020 (Rv. 658225 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - IN GENERE | Credito "sub iudice" - Sopravvenuto giudicato di accertamento dell'inesistenza di tale credito - Difetto delle condizioni dell'azione - Rilievo in sede di legittimità - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - IN GENERE
La titolarità di un diritto di credito, anche "sub iudice", costituisce condizione dell'azione revocatoria, sotto il profilo della "legitimatio ad causam" dell'attore, con la conseguenza che il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che ne accerti l'inesistenza, determina la cessazione dell'interesse alla detta azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore. Ne deriva che il sopraggiunto difetto delle menzionate condizioni dell'azione - "legitimatio ad causam" ed interesse dell'attore - che sia fatto constare in sede di legittimità deve essere rilevato dalla S.C. la quale, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, la rigetterà nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto. (Nella specie, l'esistenza del giudicato era stata evidenziata in sede di legittimità nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., con produzione della relativa sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 384 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)