Sez. L, Sentenza n. 5080 del 03/09/1980 (Rv. 408938 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - DIPENDENTI DI ENTI LOCALI - ISCRIZIONE ALLA CASSA DI PREVIDENZA ENTI LOCALI - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONI - RAPPORTO DI NATURA PRIVATISTICA CON L'ENTE SENZA UN FORMALE ATTO DI NOMINA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - DIPENDENTI DI ENTI LOCALI - ISCRIZIONE ALLA CASSA DI PREVIDENZA ENTI LOCALI - OBBLIGATORIETA - CONDIZIONI - RAPPORTO DI NATURA PRIVATISTICA CON L'ENTE SENZA UN FORMALE ATTO DI NOMINA - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
L'iscrizione obbligatoria dei dipendenti di enti locali alla cassa previdenza enti locali - nel sistema dell'art 5 della legge n 934 del 1941 e dell'art 34 della legge 24 maggio 1952 n 610, contenente l'interpretazione autentica dell'art 5 del RDL 3 marzo 1938 n 680 - richiede il concorso del requisito oggettivo dell'espletamento di una determinata attivita lavorativa al servizio di un ente locale, e del requisito formale del provvedimento di nomina da parte dell'ente. Non ha pertanto diritto all'iscrizione alla predetta cassa il dipendente che, in difetto di un formale atto di nomina, ha intrattenuto un rapporto di natura privatistica con l'ente locale - riconducibile allo schema della prestazione di fatto di cui all'art 2126 cod civ - in quanto tale rapporto ricade nell'ambito di operativita dell'Assicurazione generale obbligatoria, e da solo diritto alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale presso l'INPS, all'uopo istituzionalmente preposto.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., Regio Decr. Legge 03/03/1938 num. 680 art. 5 CORTE COST., Legge 24/05/1952 num. 610 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)