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Sez. L, Sentenza n. 1105 del 09/02/1999 (Rv. 523080 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Rapporto di lavoro dipendente - Contributi previdenziali - Controversia - Legittimazione dell'Inps - Esclusione - Legittimazione della C.P.D.E.L. - Sussistenza - Violazione delle regole sulle assunzioni alle dipendenze degli enti locali - Irrilevanza - Contribuzione nei confronti dell'Inps - Carattere residuale.
Stato
decisa il 1999-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523080-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Stante il principio per cui la verifica della legitimatio ad causam va rilevata d'ufficio in ogni e stato del processo, deve essere dichiarata, anche in sede di legittimità, la carenza di legittimazione attiva dell'Inps ad agire in materia di obbligazioni contributive (ad esclusione dell'eventuale contribuzione residua dovuta per le forme di assicurazione non comprese nel regime speciale) nascenti da rapporto di lavoro subordinato con enti locali, poiché i dipendenti, ai sensi dell'art. 5 R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680, convertito in legge 9 gennaio 1939 n. 41, devono essere iscritti alla C.P.D.E.L. che è forma di previdenza esclusiva dell'assicurazione generale obbligatoria. Resta irrilevante l'eventuale nullità del rapporto di pubblico impiego instaurato in violazione delle norme regolanti l'assunzione presso gli enti locali, operando, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., l'equiparazione del rapporto invalido a quello valido.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 03/03/1938 num. 680 CORTE COST., Legge 09/01/1939 num. 41 art. 5, Cod. Civ. art. 2094, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)