Sez. 2 - , Ordinanza n. 21853 del 09/10/2020 (Rv. 659327 - 01)
COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA | Disponibilità di fatto di una cosa - Facoltà di concederla in comodato - Sussistenza - Legittimazione a chiederne la restituzione - Configurabilità - Oneri probatori - Riparto.
COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA
Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1803, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)