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Sez. 2 - , Ordinanza n. 21853 del 09/10/2020 (Rv. 659327 - 01)

COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA | Disponibilità di fatto di una cosa - Facoltà di concederla in comodato - Sussistenza - Legittimazione a chiederne la restituzione - Configurabilità - Oneri probatori - Riparto.
Stato
decisa il 2020-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659327-01

COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA

Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1803, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)