Sez. 3, Sentenza n. 20371 del 05/09/2013 (Rv. 627718 - 01)
COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA | Legittima disponibilità di fatto di una cosa - Facoltà di concederla in comodato - Sussistenza - Legittimazione del comodante non proprietario a chiedere la restituzione della cosa - Configurabilità - Oneri probatori del comodante e del comodatario.
COMODATO - COMODATARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA
Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione, allorché il rapporto venga a cessare. Pertanto, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprietà, avendo soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare di possedere un titolo diverso per il suo godimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1803
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)