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Sez. 2, Sentenza n. 13211 del 15/12/1992 (Rv. 480018 - 01)

Possesso - Effetti - Usucapione - Interruzione e sospensione - In genere | Interruzione del termine utile per usucapione - Atti di diffida e di messa in mora - Idoneità - Esclusione - Riconoscimento del diritto reale - Requisiti.
Stato
decisa il 1992-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480018-01

Possesso - Effetti - Usucapione - Interruzione e sospensione - In genere

Gli atti di diffida e di messa in mora sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, ma non anche il termine utile per usucapire potendosi esercitare il relativo possesso anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale. Analogamente, affinché il riconoscimento del diritto reale sia idoneo ad interrompere il termine utile per l'usucapione, non è sufficiente che il possessore compia un atto con il quale dimostri di riconoscere il soggetto cui appartiene il diritto da lui esercitato come proprio, ma si richiede che per il modo in cui questa conoscenza è rivelata e per i fatti in cui essa è implicita, manifesti la volontà di attribuire il diritto reale al suo titolare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)