Sez. 2, Sentenza n. 2590 del 25/03/1997 (Rv. 503214 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE | Consapevolezza del possessore della spettanza ad altri del diritto reale da lui esercitato - Insufficienza.
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE
L'applicabilità all'usucapione delle disposizioni relative alla sospensione e all'interruzione della prescrizione estintiva, ex art. 1165 cod. civ. ha come limite la compatibilità di tali disposizioni con la peculiare natura dell'istituto. Ne discende che, ai fini dell'interruzione del termine per usucapire è necessario che il possessore manifesti la volonta di attribuire al suo titolare il diritto reale da lui esercitato come proprio, non essendo sufficiente la consapevolezza della spettanza ad altri di tale diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1165, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)