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Sez. 1, Sentenza n. 827 del 01/02/1999 (Rv. 522798 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE | Disciplina ex art. 2 della legge n. 287 del 1990 - Portata - Intese cosiddette " orizzontali" - Ricomprensione - Inconfigurabilità dell'ipotesi di "abuso di posizione dominante" prevista dall'art. 3 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522798-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - LECITA - LIMITI - CONTRATTUALI (PATTO DI NON CONCORRENZA) - IN GENERE

L'art. 2 della legge 10 ottobre 1990 n. 287 non stabilisce che solo le "intese" cosiddette "verticali" possano dare luogo a distorsioni della concorrenza, né può sostenersi che una "intesa orizzontale" non possa dare luogo a comportamento sanzionabile ai sensi della suddetta disposizione se non si traduca altresì nell'abuso di cosiddetta "posizione dominante" previsto dal successivo art. 3. Ciò che infatti rileva è che tutti i comportamenti, ancorché si traducano in liberi accordi tra soggetti che operano allo stesso livello di mercato, se incidono sulla libertà economica delle imprese del settore, danno luogo ad un cartello. Da ciò consegue che il profilo per cui un accordo tra imprese non abbia presupposto meccanismi di coercizione e non comporti effetti vincolanti nel senso comunemente attribuito ai contratti intesi quali fonti di obbligazioni, non è sufficiente a sottrarlo alla qualifica di "intesa", la cui illiceità deriva - anzitutto - dall'oggetto o dall'effetto anticoncorrenziale.

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)