Sez. 1, Sentenza n. 6967 del 06/07/1999 (Rv. 528317 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - INTERESSI | Compensativi - Promessa di vendita - Diritto del promittente venditore agli interessi per il periodo compreso tra la data di consegna e quella della stipulazione del contratto definitivo con relativo saldo prezzo - Esclusione - Diritto agli interessi per il periodo successivo a tale data - Sussistenza - Prova della certezza e definitività del prezzo - Necessità.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - INTERESSI
Nell'ipotesi di contratto preliminare di compravendita, il promittente Venditore non ha diritto agli interessi compensativi, ex art. 1499 cod. civ., per il periodo intercorrente tra la data della consegna del bene e quello della stipulazione del contratto definitivo prevista per la corresponsione del saldo del prezzo (quando la consegna immediata del bene sia avvenuta per una specifica clausola del contratto preliminare), mentre ha diritto agli interessi per il periodo successivo alla data prevista per detta stipulazione, sul presupposto, comunque, che sia provata la certezza e definitività del prezzo, anche se non ancora esigibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1499
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)