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Sez. 2, Sentenza n. 3184 del 23/03/1991 (Rv. 471437 - 01)

Vendita - Obbligazioni del compratore - Prezzo - Interessi | Compensativi - Promessa di vendita - Diritto del promittente venditore agli interessi per il periodo intercorrente tra la data di consegna del bene e quella della stipulazione del contratto definitivo prevista per la corresponsione del saldo prezzo - Esclusione - Diritto agli interessi per il periodo successivo alla predetta data - Sussistenza - Ritardo nel pagamento del saldo per causa non imputabile al promittente acquirente ovvero proposizione dell'eccezione di inadempimento - Persistenza del diritto.
Stato
decisa il 1991-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471437-01

Vendita - Obbligazioni del compratore - Prezzo - Interessi

Nell'ipotesi di contratto preliminare di compravendita, il promittente venditore, mentre non ha diritto agli interessi compensativi ex art. 1499 cod. civ. per il periodo intercorrente tra la data della consegna del bene e quello della stipulazione del contratto definitivo prevista per la corresponsione del saldo del prezzo quando la consegna immediata del bene sia avvenuta per una specifica clausola del contratto preliminare, ha invece diritto agli interessi per il periodo successivo alla data prevista per detta stipulazione, ancorché il promittente acquirente abbia ritardato il pagamento del saldo per causa a lui non imputabile o avvalendosi dell'eccezione d'inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1499

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)