Sez. 3, Sentenza n. 164 del 11/11/1983 Ud. (dep. 09/01/1984) Rv. 162044 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - COLPA, MALORE, CADUTA DEL LAVORATORE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER OMISSIONE DI CAUTELE ANTINFORTUNISTICHE - SUSSISTENZA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - COLPA, MALORE, CADUTA DEL LAVORATORE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER OMISSIONE DI CAUTELE ANTINFORTUNISTICHE - SUSSISTENZA.*
Le misure di antinfortunistiche servono anche a salvaguardare i lavoratori distratti o poco attenti per familiarità con il pericolo o poco capaci o, comunque, esposti per un fatto eccezionale ed imprevedibile ad un rischio inerente al tipo di attività cui sono destinati. Ne consegue che anche una caduta accidentale, un malore o simili non escludono il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro, per mancata predisposizione di misure di prevenzione, e l'evento. (Conf mass n 157045; (Conf mass n 159423; (Conf mass n 154249; (Conf mass n 152676).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)