Sez. 4, Sentenza n. 5464 del 28/04/1983 Ud. (dep. 07/06/1983) Rv. 159423 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - OBBLIGO RELATIVO ALLE MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED ALLA INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - COLPA DEGLI IMPRENDITORI, DIRIGENTI E PREPOSTI E COLPA DELL'INFORTUNATO.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - OBBLIGO RELATIVO ALLE MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED ALLA INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - COLPA DEGLI IMPRENDITORI, DIRIGENTI E PREPOSTI E COLPA DELL'INFORTUNATO.*
L'osservanza del precetto di cui all'art. 4 legge 27 aprile 1955, n. 547, relativa all'Obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche e di informare i lavoratori dei rischi connessi alle singole attività lavorative, ha valore assorbente rispetto al comportamento degli operai, la cui condotta può assumere Rilevanza ai fini penalistici solo dopo che i soggetti destinatari della norma abbiano realizzato gli adempimenti prescritti. Pertanto, solo quando la condotta del lavoratore sia del tutto anormale, esorbitante dal procedimento del lavoro cui egli è addetto, oppure si traduca nella inosservanza di precise Disposizioni antinfortunistiche e di ordini esecutivi dati dai preposti, è configurabile la colpa dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione, in tutto o in parte, della responsabilità penale degli imprenditori, dei dirigenti e dei preposti nell'ambito delle rispettive attribuzioni. (Conf mass n 135486; (Conf mass n 144528; (Conf mass n 145047).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)