Sez. 1, Sentenza n. 16820 del 09/08/2016 (Rv. 640905 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario - Conseguenze - Risoluzione del rapporto ovvero delle singole operazioni di investimento - Condizioni.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
La diversa incidenza che può avere l'inadempimento degli obblighi d'informazione posti a carico degli intermediari finanziari, ove sia collocabile, rispettivamente, in epoca antecedente o successiva rispetto alle operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro", può condurre, a seconda dei casi, alla risoluzione dell'intero rapporto ovvero soltanto di quelli derivanti dai singoli ordini impartiti alla banca.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 1, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 17, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)