Sez. 1 - , Ordinanza n. 24648 del 16/08/2023 (Rv. 668862 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario nella fase precontrattuale - Rilevanza ai fini della risoluzione del contratto quadro e del singolo ordine di investimento - Condizioni - Fondamento.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23 com. 6, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)