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Sez. 1, Sentenza n. 917 del 12/06/1967 Ud. (dep. 21/11/1967) Rv. 106074 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - IN GENERE - FONDATEZZA DEL DIRITTO PRETESO - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONSAPEVOLEZZA DELLA LEGITTIMITA DELLA PRETESA - SUFFICIENZA - CONTROVERSIA PER IL MERCATO DI PIACERI CARNALI - CONFIGURAZIONE DEL REATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106074-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - IN GENERE - FONDATEZZA DEL DIRITTO PRETESO - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONSAPEVOLEZZA DELLA LEGITTIMITA DELLA PRETESA - SUFFICIENZA - CONTROVERSIA PER IL MERCATO DI PIACERI CARNALI - CONFIGURAZIONE DEL REATO - ESCLUSIONE.*

Per la sussistenza del delitto di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni non occorre che il diritto preteso sia fondato giacche e necessario soltanto che si tratti di un diritto che possa essere oggetto di una contestazione giudiziale; del pari non e indispensabile per l'integrazione dello stesso delitto che l'Azione sia giuridicamente ammissibile, essendo sufficiente ai fini della legge che l'agente abbia agito con la ragionevole consapevolezza della legittimita della sua pretesa. Conseguentemente e da escludere tale ultima condizione e quindi la sussistenza del reato di cui all'art 392 cod pen allorche si tratti di controversia insorta in ordine alla esecuzione di un contratto relativo al turpe mercato dei piaceri carnali, essendo insuperabile la consapevolezza della impossibilita di far valere davanti al giudice la correlativa pretesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 392, Cod. Pen. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)