Sez. 5 - , Sentenza n. 12727 del 19/12/2019 Ud. (dep. 22/04/2020) Rv. 278861 - 01
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE | Modifiche introdotte all’art. 52 cod. pen. dalla legge n. 36 del 2019 - Pericolo attuale – Necessità – Ragioni – Fattispecie.
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - DIFESA LEGITTIMA - IN GENERE
In tema di legittima difesa, non può essere invocata la scriminante, anche nell'attuale formulazione successiva alle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, se il pericolo, compreso quello cui fa riferimento l'art. 52, comma quarto, cod. pen., derivante dall'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, non sia attuale, essendo legittima la reazione rispetto ad una condotta aggressiva o minacciosa in essere o concretamente imminente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante in un caso in cui l'imputato, avendo visto dal balcone un soggetto prelevare alcuni utensili presenti nel cortile e lanciarli ad un complice all'esterno, era sceso e lo aveva colpito con un pugno, dovendosi escludere l'attualità del pericolo per essersi già consumato il reato di furto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 52, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 26/04/2019 num. 36 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)