Sez. L, Ordinanza n. 3872 del 20/02/2026 (Rv. 677831-01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Provvidenze a favore delle vittime della criminalità e del terrorismo - Provvidenze di cui agli artt. 2, 3, 7, 9 l. n. 206 del 2004 - Attribuzione anche alle vittime del dovere e categorie equiparate - Condizioni.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di progressiva estensione dei benefici previsti a favore delle vittime della criminalità e del terrorismo anche alle vittime del dovere e categorie equiparate, le provvidenze di cui agli artt.2, 3, 7 e 9 della l. n. 206 del 2004, a differenza di quella prevista dall'art. 5 della medesima legge, rientrando nella norma di carattere programmatico e finanziariamente condizionato di cui al comma 562, dell'art.1 della l. n. 266 del 2005, soggiacciono ai relativi limiti finanziari nonché ai termini di erogazione fissati dal comma 1 e a nuova autorizzazione di spesa, di cui al comma 2, dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006.
Legge 03/08/2004 num. 206 art. 2, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 3, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 7, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 9, DPR 07/07/2006 num. 243 art. 4, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 562 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)