Sez. 5 - , Ordinanza n. 19789 del 11/07/2023 (Rv. 668255 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Esenzione dall’imposizione per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo - Estensione del beneficio alle vittime del dovere - Sussistenza - Decorrenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
I benefici fiscali previsti per i trattamenti pensionistici spettanti alle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo si applicano anche alle vittime del dovere a decorre dal 1° gennaio 2017, conformemente all'art. 1, comma 211, della l. n. 232 del 2016.
Legge 11/12/2006 num. 232 art. 1 com. 211, Legge 13/08/1980 num. 466 art. 6, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 562 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)