Sez. L, Sentenza n. 6984 del 16/07/1998 (Rv. 517274 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - IN GENERE | Disciplina previgente - Morte dell'ex coniuge onerato di assegno periodico - Assenza di nuovo coniuge - Diritti sulla pensione e altri assegni dell'ex coniuge ex art. 9, secondo comma, legge n. 898/1970 nel testo ex legge n. 436/1978 - Valutazione equitativa - Considerazione nella sentenza di merito di tutti gli elementi rilevanti - Incensurabilità in cassazione - Fattispecie relativa ad indennità premio di servizio.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - IN GENERE
In materia di attribuzioni a favore del coniuge divorziato, la norma di cui all'art. 9, secondo comma della legge n. 898 del 1970, nel testo previgente introdotto dalla legge n. 436 del 1978, secondo cui, in caso di morte del soggetto (ex coniuge) obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico di cui all'art. 5, la pensione e gli altri assegni spettanti per legge al coniuge superstite, possono essere attribuiti dal tribunale, in mancanza di tale avente diritto, al coniuge divorziato, presuppone una valutazione equitativa che non si basa solo su un calcolo matematico e, conseguentemente, si sottrae a censura in sede di legittimità la pronuncia del giudice di merito che abbia tenuto conto di tutte le rilevanti circostanze di fatto (durata del matrimonio, condizioni economiche delle parti, inesistenza di altri aventi diritto). (Fattispecie relativa all'attribuzione dell'indennità premio di servizio ex INADEL maturata da soggetto deceduto nel 1983 in costanza di servizio).
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/1978 num. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)