Sez. 1, Sentenza n. 1157 del 13/11/1970 Ud. (dep. 13/01/1971) Rv. 116159 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - DURATA DELLO SPOSSESSAMENTO - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - DURATA DELLO SPOSSESSAMENTO - IRRILEVANZA.*
Il momento consumativo della rapina, nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art 628 cod pen, coincide con quello in cui l'agente mediante violenza o minaccia, S'impossessa della cosa, onde ai fini della consumazione deve prescindersi dal criterio temporale relativo alla durata dello spossessamento. Ne deriva che la restituzione della cosa effettuata quando ormai si sia verificato l'evento cui tende l'Azione, non rende configurabile l'ipotesi del tentativo in luogo della rapina consumata. (V 111105, anno 1969, ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)