Sez. L, Sentenza n. 3945 del 09/06/1983 (Rv. 428873 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO O PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA CONDANNA - RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - EFFETTI - ALLONTANAMENTO DEL DIPENDENTE PRIMA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO O SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - NUOVO ATTO DI RECESSO - CONFIGURABILITÀ - FONDAMENTO SULLE MEDESIME GIUSTIFICAZIONI DEL PRECEDENTE LICENZIAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO O PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALLA CONDANNA - RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - EFFETTI - ALLONTANAMENTO DEL DIPENDENTE PRIMA DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO O SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - NUOVO ATTO DI RECESSO - CONFIGURABILITÀ - FONDAMENTO SULLE MEDESIME GIUSTIFICAZIONI DEL PRECEDENTE LICENZIAMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
La sentenza di riforma, quantunque ablativa della vis esecutiva della sentenza di primo grado che viene privata della sua idoneità a legittimare la instaurazione o prosecuzione di procedura esecutiva, non interferisce, se non dal momento del passaggio in giudicato, sull'esecuzione conclusa o sugli Atti esecutivi compiuti prima della riforma, sicché fino a tale momento lascia fermi i rapporti - anche del tipo obbligatorio e continuativo - che siano stati costituiti o ripristinati in esecuzione coatta o spontanea della sentenza di primo grado. Pertanto qualora il datore di lavoro abbia dato esecuzione alla sentenza con la quale, ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, gli sia stata ordinata la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ovvero, astenendosi dalla reintegrazione stessa, abbia corrisposto al medesimo le retribuzioni per il periodo successivo alla condanna, la riforma della sentenza di primo grado non fa venir meno il suo Obbligo di osservare gli impegni conseguenti alla pregressa esecuzione di tale sentenza, con la conseguenza che l'allontanamento del dipendente prima del passaggio in giudicato della sentenza di appello (ovvero la sospensione del pagamento delle retribuzioni nel suddetto caso di inottemperanza all'ordine di reintegrazione) configura un nuovo atto di recesso che non può trovare fondamento sulle medesime giustificazioni addotte per il licenziamento già impugnato con l'atto introduttivo del giudizio. (V 2348/80, mass n 406040; (Conf 2872/82, mass 420759; (Conf 1669/82, mass n 419498).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)