Sez. L, Sentenza n. 2348 del 12/04/1980 (Rv. 406040 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - ATTI DEL PROCESSO ESECUTIVO ED ATTI DI ESECUZIONE SPONTANEA - PERMANENZA FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI RIFORMA - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE - RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - ATTI DEL PROCESSO ESECUTIVO ED ATTI DI ESECUZIONE SPONTANEA - PERMANENZA FINO AL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI RIFORMA - RITO DEL LAVORO - APPLICABILITA.*
Anche nel rito del lavoro, la sentenza di appello che riforma quella di primo grado provvisoriamente esecutiva non fa venir meno gli Atti di esecuzione gia posti in essere che restano in vita fino al passaggio in giudicato della sentenza di riforma. Questo principio si applica sia agli Atti del processo esecutivo sia a quelli di parte che costituiscono spontanea esecuzione della decisione riformata. (V 6075/78, mass n 395901; (V 1094/78, mass n 390464; (contra 1233/76, mass n 379931).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 337, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)