Sez. 3 - , Sentenza n. 11776 del 12/05/2017 (Rv. 644196 - 01)
ENTI PUBBLICI - ORGANI - IN GENERE | Previsione per legge o per statuto di soggetto con funzioni vicarie del preposto all'ente - Potere del sostituto - Mancata indicazione del "titolo" legittimante la sostituzione - Presunzione "iuris tantum" di esistenza dell'impedimento del sostituito – Sussistenza – Conseguenze – Onere di contestazione e prova gravante sui terzi interessati e sull'ente rappresentato.
ENTI PUBBLICI - ORGANI - IN GENERE
Nell'ipotesi di impossibilità di esercizio delle funzioni da parte di soggetti preposti ad enti pubblici, allorché specifiche disposizioni di legge oppure i relativi statuti prevedano la figura del vicario, quest'ultimo, ove si verifichino le condizioni previste, è autorizzato ad esercitare tutte le attribuzioni proprie del sostituito, senza necessità di apposita delega, specificando, nell'atto amministrativo posto in essere in tale qualità, il "titolo" (assenza, impedimento temporaneo o altro) che legittima l'esercizio della potestà; quando, tuttavia, tale esplicitazione non emerga in alcun modo dall'atto, deve presumersi, con presunzione "iuris tantum", che egli abbia esercitato la potestà di sostituzione nel rispetto delle condizioni previste dalla norma o dallo statuto, con la conseguenza che sono i terzi interessati a doverne dedurre e provare l'insussistenza, dovendo tra essi ricomprendersi anche lo stesso ente rappresentato, laddove dimostri di avere un concreto interesse a negare la legittimazione sostanziale del vicario al compimento del negozio impugnato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 16, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)