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Sez. 2, Sentenza n. 13774 del 17/06/2014 (Rv. 631243 - 01)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA | Vicepresidente vicario - Potere di sostituzione del presidente - Esercizio in conformità alle previsioni dello statuto - Presunzione di potere rappresentativo - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631243-01

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA

In materia di associazioni riconosciute, allorché lo statuto preveda la figura del vicepresidente vicario e lo autorizzi ad esercitare, in presenza di certe condizioni, le funzioni del presidente, deve presumersi che egli si sia avvalso, nei rapporti con terzi, di tale potere di sostituzione nel rispetto delle previsioni statutarie, con la conseguenza che - in applicazione del principio della vicinanza della prova - spetta all'associazione vincere tale presunzione, essendo essa a conoscenza delle specifiche circostanze che costituiscono il presupposto fattuale per invocare (o negare) la sussistenza della legittimazione rappresentativa sussidiaria del vicario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 16, Cod. Civ. art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)