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Sez. U, Ordinanza n. 21635 del 16/11/2004 (Rv. 578045 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE | Norma dettante i criteri determinativi della giurisdizione - Declaratoria di illegittimità costituzionale - Effetti della pronuncia di incostituzionalità sui giudizi in corso - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2004-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578045-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE

Il principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della domanda, non opera quando la norma che detta i criteri determinativi della giurisdizione venga successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, atteso il carattere retroattivo delle pronunce della Corte costituzionale che ne comporta l'immediata applicabilità nei giudizi in corso, col solo limite del giudicato sulla giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)