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Sez. U, Sentenza n. 20315 del 20/09/2006 (Rv. 591530 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE | Principio della "perpetuatio iurisdictionis" di cui all'art. 5 cod. proc. civ. - Portata - Conseguenze - Sostituzione del testo originario dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 ad opera dell'art. 7 della legge n. 205 del 2000 - Effetto - Efficacia retroattiva della nuova norma - Esclusione - Derivante permanenza della giurisdizione del giudice ordinario nelle cause già pendenti dinanzi alla stesso anteriormente all'entrata in vigore di detta legge n. 205 del 2000.
Stato
decisa il 2006-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591530-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - MOMENTO DETERMINANTE - IN GENERE

Il principio sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., alla stregua del quale la giurisdizione si determina "con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda", trova la sua ragion d'essere in esigenze di economia processuale e riceve applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza della giurisdizione del giudice adito. Ne deriva che la sostituzione dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 con l'art. 7 della legge n. 205 del 2000 (in dipendenza degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2000) non ha comportato che alle norme nuovamente dettate sia stata attribuita un'efficacia retroattiva, con la conseguenza che esse sono entrate in vigore il 10 agosto 2000 e, in virtù del citato art. 5 del codice di rito, non possono valere a spostare la giurisdizione dal giudice ordinario a quello amministrativo nelle cause già pendenti davanti al primo alla data di entrata in vigore della legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)