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Sez. L, Sentenza n. 17092 del 08/10/2012 (Rv. 624404 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO | Configurabilità - Estremi - Carattere del rapporto di antecedente o presupposto della pretesa - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624404-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO

Per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409, n. 1, cod. proc. civ., debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la "causa petendi" di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, e non già meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, essendo irrilevante l'eventuale non coincidenza delle parti in causa con quelle del rapporto di lavoro. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio di cui in massima, ha confermato sul punto la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente la competenza del giudice del lavoro nella controversia promossa "jure hereditatis" dai familiari del lavoratore nei confronti dell'impresa utilizzatrice della prestazione, benché un rapporto di lavoro non fosse configurabile né con tale impresa né con la compagnia portuale, di cui il dante causa era socio lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)