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Sez. L, Sentenza n. 4129 del 22/03/2002 (Rv. 553203 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO | Configurabilità - Estremi - Carattere del rapporto di antecedente o presupposto della pretesa - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553203-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO PRIVATO

Per controversie relative a rapporti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 409, n. 1, cod. proc. civ., debbono intendersi non solo quelle relative alle obbligazioni propriamente caratteristiche del rapporto di lavoro, ma tutte le controversie in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente al detto rapporto, nel senso che questo, pur non costituendo la "causa petendi" di tale pretesa, si presenti come antecedente e presupposto necessario, e non già meramente occasionale, della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale, essendo irrilevante l'eventuale non coincidenza delle parti in causa con quelle del rapporto di lavoro. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio di cui in massima, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente la competenza del giudice del lavoro nella controversia, instaurata da un perito industriale - che si era recato a lavorare in Etiopia, dove la ditta sua datrice di lavoro aveva ricevuto l'incarico da una società, aggiudicatrice della progettazione di un canale, di eseguire rilievi geotecnici - nei confronti di tale ultima società per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto del sequestro di cui era stato vittima ad opera di un gruppo di guerriglieri che contrastavano il progetto, nonostante le garanzie di sicurezza fornite al riguardo dalla società medesima).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)