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Sez. 3, Ordinanza n. 14164 del 27/05/2025 (Rv. 674740-01)

SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE | Destinazione di credito sociale litigioso ancora "sub iudice" - Facoltà - Forma - Delibera assembleare anteriore alla cancellazione dal registro delle imprese - Sufficienza - Necessità del consenso dei successori nel patrimonio sociale dopo l'estinzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674740-01

SOCIETA' - DI CAPITALI - IN GENERE

La volontà della società di dare una determinata destinazione ad un credito litigioso ancora sub iudice si forma, prima dell'estinzione per cancellazione dal registro delle imprese, mediante una delibera assembleare adottata con il quorum ordinario e non richiede una manifestazione di volontà di tutti i soci che, a seguito dell'estinzione, diverranno successori del patrimonio residuo, del quale non fanno parte le aspettative validamente dismesse e trasferite.

Cod. Civ. art. 2490, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)