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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30075 del 31/12/2020 (Rv. 660194 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE | Azione di responsabilità promossa dal socio - Cancellazione della società dal registro delle imprese in corso di causa - Rinuncia automatica al credito - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-12-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660194-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - IN GENERE

Nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese (tanto più se si tratta di cancellazione d'ufficio ex art. 2490, ultimo comma c.c.) non può ritenersi automaticamente rinunciato il credito controverso (nella specie derivante dall'azione promossa ex art. 2476 c.c.), atteso che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c., che deve essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 2312, Cod. Civ. art. 2476 com. 3 PENDENTE, Cod. Civ. art. 2490 com. 3, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)