Sez. 1, Sentenza n. 951 del 23/03/1987 Cc. (dep. 03/08/1987) Rv. 176480 - 01
FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DI REDDITI - I.V.A. - RILASCIO O UTILIZZO DI DOCUMENTI CONTRAFFATTI O ALTERATI - DISTINTE FIGURE DI REATO - CONSEGUENZA.*
FINANZE E TRIBUTI - DICHIARAZIONE DI REDDITI - I.V.A. - RILASCIO O UTILIZZO DI DOCUMENTI CONTRAFFATTI O ALTERATI - DISTINTE FIGURE DI REATO - CONSEGUENZA.*
L'art. 4 d.l. 10 luglio 1982, n. 429 convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516 (norme per la repressione della evasione in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto) punisce, tra l'altro, chi rilascia o utilizza documenti contenenti false indicazioni di cui sia prevista l'allegazione alla dichiarazione annuale dei redditi. Ora tali comportamenti sono integrati da attività naturalisticamente eterogenee e non necessariamente coincidenti o confluenti, restando ben ipotizzabile (e punibile "ex se") un atto di rilascio di documento contraffatto o alterato, senza necessità di sua successiva "utilizzazione" da parte di altri; o - viceversa - una utilizzazione di documento rilasciato all'origine "genuino" ed alterato o contraffatto successivamente dal solo disponente. Deve, quindi, ritenersi che il "rilascio" o la "utilizzazione" integrano due distinte figure di reato, separatamente addebitabili agli autori dei relativi comportamenti, configurando autonome figure criminose "in rapporto di specialità", con conseguente esclusione di ogni ipotesi di necessario concorso tra rilasciante ed utilizzatore anche nei casi in cui una parte di attività, eventualmente concordata tra i due soggetti, risulti in concreto coincidente. (Conf mass n 175537; (Conf mass n 175463).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 CORTE COST., DPR 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)